TRIBUNALE DI SULMONA Il giudice dell'esecuzione Dott. Massimo Marasca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 11/12/2013 nella procedura esecutiva iscritta al N.r.g.e. n. 485/2013 promossa nei confronti di Di Domenico Sonia da Equitalia Centro Spa, ha pronunciato la seguente ordinanza. Ragioni in fatto e in diritto. 1. Sonia Di Domenico lamentava l'eccessivita' del pignoramento, poiche' lo stesso incideva sul minimo vitale. Produceva busta postale, contenente l'atto di pignoramento notificato ai sensi degli artt. 26 e 49 del DPR 602/73. 2. Equitalia Centro Spa restava contumace. 3. All'udienza del 11-12-13 il Giudice rilevava d'ufficio la questione di costituzionalita' degli artt. 57, 65 e 72-bis del DPR 602/73 e concedeva i termini di cui all'art. 101 cpc. 4. La questione di costituzionalita' dei citati articoli non e' manifestamente infondata, perche' la notificazione al debitore e al terzo pignorato sono avvenute con modalita' del tutto difformi da quelle previste dalla legge, tanto da poter essere considerata come inesistente (Cass. 11623-03; Cass. 621/07). 5. Secondo la giurisprudenza, in tema di espropriazione presso terzi, il vizio di un atto di tale procedimento - che si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtu' della dichiarazione positiva di quantita' ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., individuandosi il singolo atto, avverso cui la norma citata consente di proporre opposizione, in ciascuno di quelli di cui si compone la predetta fattispecie, ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito alla parte di averne legale conoscenza (Cassazione civile sez. III, Data: 23/03/2011, Numero: 6666), a meno che la notificazione non sia qualificabile come inesistente e insanabile ex art. 156, 157 e 160 cpc (nel qual caso si puo' proporre l'opposizione ex art. 615 cpc v. Cass. civ., sez. III, 14-06-1999, n. 5884). Non e', quindi, dubitatile come la notificazione sia un elemento costitutivo del pignoramento presso terzi, che va qualificata come fattispecie complessa a formazione progressiva. La correttezza della suddetta qualificazione emerge anche alla luce della normativa speciale dettata per la riscossione dei tributi. 6. Per inciso si evidenzia anche come la relazione di notificazione non ammetta equipollenti (v. Cass. 1337-98; Cass. 9217-95; Cass. 6140-04) e come la notificazione al terzo sia elemento di perfezionamento del pignoramento ex art. 543 cpc (Cass. civ., sez. III, 09-03-2011, n. 5529). 7. Equitalia si e' limitata a spedire al terzo mera una a/r. 8. L'art. 49 del DPR 602/73 richiama l'art. 26 del DPR 602/73, il quale disciplina le modalita' di notificazione della cartella esattoriale. 9. La giurisprudenza tributaria si e' di recente orientata nel ritenere l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale direttamente operata dall'agente della riscossione a mezzo posta (ex multis Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sezione staccata di Lecce - sez. 23^, con la sentenza n. 212 depositata il 18 settembre 2013). Si osserva, infatti, come in materia di notificazione, costituisce principio fondamentale quello dell'attribuzione della potesta' notificatoria all'ufficiale notificante per il regolare e legittimo esercizio dell'attivita' di notifica degli atti posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria e l'obbligo, di questo soggetto che ne e' autore, di garantire la presa di conoscenza dell'atto oggetto di notifica al destinatario. Posto, quindi, che e' essenziale la notificazione della cartella di pagamento ai fini di una piena tutela del contribuente non vi e', d'altro canto, alcuna disposizione che consenta la notifica per posta direttamente da parte dell'Agente della riscossione. Si consideri, infatti, che, perlomeno in materia tributaria, le ipotesi nelle quali e' consentito l'utilizzo in via diretta della raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione di' atti sono oggetto di espressa previsione normativa. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, per gli atti del procedimento amministrativo tributario, all'art. 14 della legge n. 890 del 1982 (".... la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' previste dalla presente legge ...") e, per gli atti del contenzioso tributario, al comma 3 dell'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ("... le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ..."). Venendo alla notificazione della cartella di pagamento, essa e' disciplinata dal disposto dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, "Notificazione della cartella di pagamento". Il citato articolo al comma 1 dispone che: "La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". Dunque, l'utilizzo della congiunzione "anche" ("... La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ...") ha dato luogo ad accese dispute interpretative, essendo sorto il dilemma se, con essa, il legislatore abbia inteso esplicitare una ulteriore modalita' di notificazione rispetto a quelle ordinariamente a disposizione dei soggetti indicati nel primo periodo (nel senso, cioe', che gli ufficiali notificatori ivi elencati - e soltanto loro - sono abilitati ad avvalersi, in aggiunta alle ordinarie modalita' di notifica, "anche" della normale raccomandata postale) o se, invece, la norma abbia voluto riconoscere in capo all'Agente della riscossione il peculiare potere di procedere alla notifica della cartella, prescindendo dall'intermediazione di un ufficiale notificatore, avvalendosi cioe' in via diretta del servizio postale. Al riguardo, giova sottolineare che la cartella di pagamento - al pari degli altri atti autonomamente impugnabili recettizi - non puo' essere semplicemente "comunicata", ovvero spedita direttamente al destinatario dall'ente emittente a mezzo del servizio postale, dovendo essere oggetto di un vero e proprio procedimento notificatorio, del quale il conferimento dell'incarico ad un agente notificatore abilitato, che si interpone tra l'ente emittente e il destinatario dell'atto, rappresenta la fase iniziale, imprescindibile ai fini del perfezionamento e dell'esplicazione dell'effetto finale del procedimento stesso, effetto finale da individuarsi nella formazione della conoscenza legale dell'atto notificando e nel perfezionamento dello stesso come provvedimento recettizio. Ebbene, la sopra esposta disciplina e' perfettamente in linea con il disposto di cui al citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che, al primo capoverso del primo comma, richiede che la cartella sia notificata da agenti notificatori ritualmente nominati ("ufficiali della riscossione", "altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge" ovvero, "previa eventuale convenzione tra comune e concessionario", "messi comunali" o "agenti della polizia municipale") e prevede, altresi', nel secondo capoverso, che tali agenti notificatori possano eseguire la notificazione "anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" e quindi tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti della riscossione in forza dell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contenente un rinvio formale all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, norma che, a sua volta, rinvia al sistema normativo delineato dagli artt. 137 ss., ivi compreso l'art. 149 c.p.c. Nel citato art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 non si rinviene, pertanto, alcun elemento testuale che valga ad ammettere la notifica diretta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione; anzi, se si presta attenzione alle modifiche che il suddetto articolo ha subito nel corso degli anni, emerge chiara la volonta' del Legislatore di escludere l'esattore dall'elenco tassativo dei soggetti abilitati all'esecuzione delle notifiche: a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: "La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo"; b) dal 1° luglio 1999 sino all'8 giugno 2001 (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999): "La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma"; c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010 (a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193 del 27 aprile 2001): "La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". E' evidente che, mentre la vecchia formulazione dell'art. 26 citato prevedeva espressamente che la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale potesse essere fatta direttamente ad opera dell'esattore, tale previsione, poi, dal 1° luglio 1999 e' stata eliminata. Tanto precisato, la conclusione cui si giunge e' l'inesistenza (e non, quindi, la semplice nullita', suscettibile di sanatoria mediante la costituzione in giudizio del ricorrente) della cartella di pagamento notificata direttamente dall'Agente della riscossione a mezzo raccomandata senza l'intermediazione dei soggetti abilitati. 10. In virtu' dell'espresso rinvio dell'art. 49 all'art. 26 del DPR 602/73, nonche' dei principi giurisprudenziali civili e tributari, che, in precedenza sono stati ricordati, non puo' che ritenersi anche l'inesistenza della notificazione del pignoramento. 11. Tuttavia, l'art. 57 DPR 602-73 prevede dei limiti alla facolta' di proporre le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc davanti al GE. Di fatti, sono ammesse le sole opposizioni in materia di pignorabilita' dei beni e quelle concernenti le patologie del titolo e del precetto. 12. Non e', invece, contemplata la facolta' di proporre opposizione nei confronti delle patologie riguardanti il pignoramento o il procedimento di notificazione di detto atto, quand'anche si trattasse dell'inesistenza della notificazione. 13. L'inesistenza della notificazione del pignoramento non puo' essere fatta valere nemmeno davanti alle Commissioni Tributarie, poiche' gli atti dell'esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria e non previsti nell'elenco dagli atti impugnabili in detta sede (v. art. 2 e 19 d.lgs. 546/92; v. Comm. trib. prov.le Bari, sez. II, Data: 18/05/2011, Numero: 83; v. Tribunale Roma, sez. II, Data: 15/02/2011, Numero: 2971). 14. La norma e' parimenti incostituzionale nella parte in cui, congiuntamente all'art. 65, DPR 602/73, avalla delle modalita' di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi diverse da quelle previste dalla legge e per le quali non e' consentita al debitore alcuna forma di tutela. 15. Peraltro, la norma sembra violare anche la riserva di legge prevista dall'art. 97 Cost. e 111 Cost. In effetti, va rammentato come l'art. 72-bis DPR 602/73 disciplini una forma speciale di pignoramento presso terzi, che si attua come un'autotutela esecutiva dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei crediti erariali. La procedura ex art. 72 bis, diversamente da quella ordinaria, e' interamente gestita dall'amministrazione. Si tratta, quindi, di una norma eccezionale, che va interpretata restrittivamente. Peraltro, ne' il detto art. 72-bis cpc ne' l'art. 65 DPR 602/73 consentono all'amministrazione finanziaria o all'agente della riscossione di avvalersi di forme di notificazione diverse da quelle regolamentate dal codice di rito o, perfino, di elaborarne altre di pari efficacia. In sostanza l'agente della riscossione si potrebbe muovere in un'area completamente sottratta al principio di legalita' e soggetta piuttosto al principio del legibus solutus. 16. La soluzione normativa e', poi, in contrasto con gli artt. 3, 11, 117 Cost. e 8 CEDU, nella parte in cui non garantisce al debitore di crediti erariali un processo equo quanto meno in misura pari agli altri debitori e nella parte in cui non contempera l'interesse della parte creditrice con quello alla conservazione dei beni (CEDU Causa Gallucci c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 12 giugno 2007 - ricorso n. 10756/02). 17. Infine, vi e' un contrasto anche con l'art. 113 Cost. atteso che si avrebbe una limitata impugnativa del cittadino per atti della pubblica amministrazione, sostanziantesi in forme di notificazione extraordinem. 18. In ragione di quanto espressamente sancito dell'art. 57 DPR 602-73 e dal diritto vivente non appare possibile elaborare un'interpretazione conforme alla Carta Costituzionale. 19. La questione e' rilevante ai fini del decidere, poiche', stando all'attuale testo normativo, non si potrebbe ne' operare una sospensione cautelare e ne' il giudice potrebbe rilevare d'ufficio una nullita'/inesistenza del pignoramento quando la legge non consente di far valere detti vizi. 20. Pertanto, l'esecuzione dovrebbe proseguire. 21. Sempre ai fini della rilevanza, si precisa come le motivazioni esposte non implichino necessariamente un intervento additivo, atteso che la Corte potrebbe dichiarare l'incostituzionalita' dell'intero comma primo dell'art. 57 DPR 602/73 senza il pericolo di "pericolosi vuoti normativi" (v. art. 615 e 616 cpc). 22. Anche a voler opinare la necessita' di un dispositivo additivo, si tratterebbe di un intervento a contenuto obbligato e in materia sottratta alla discrezionalita' del legislatore, dovendosi semplicemente ampliare la tutela concessa al debitore. 23. Infine, si osserva come la natura cautelare del rito - tale dovendosi considerare la fase sommaria davanti al GE adito per la sospensione dell'esecuzione - sia compatibile con la questione di costituzionalita', allorquando non si arrechi un eccessivo pregiudizio alle ragioni della controparte. Orbene, se vaglia attentamente la posizione di Equitalia, si percepisce come la stessa non subisca pregiudizi sproporzionati dalla rimessione della questione alla Corte costituzionale. L'aggio ricavabile dalla presente procedura non inficia quello, che Equitalia ricevera' dallo svolgimento di altri procedimenti. Inoltre, la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale e', sul piano dell'efficacia, equiparabile quasi a quella derivante dalla sospensione ex artt. 615 e 617 cpc, ipotesi che rientrano nell'alea del giudizio incardinato da parte ricorrente.