TRIBUNALE DI SULMONA 
 
    Il giudice dell'esecuzione Dott. Massimo Marasca, a  scioglimento
della  riserva  assunta  all'udienza   11/12/2013   nella   procedura
esecutiva iscritta al N.r.g.e. n. 485/2013 promossa nei confronti  di
Di Domenico Sonia da Equitalia Centro Spa, ha pronunciato la seguente
ordinanza. 
 
                   Ragioni in fatto e in diritto. 
 
    1. Sonia Di Domenico lamentava l'eccessivita'  del  pignoramento,
poiche'  lo  stesso  incideva  sul  minimo  vitale.  Produceva  busta
postale, contenente l'atto di pignoramento notificato ai sensi  degli
artt. 26 e 49 del DPR 602/73. 
    2. Equitalia Centro Spa restava contumace. 
    3. All'udienza del 11-12-13  il  Giudice  rilevava  d'ufficio  la
questione di costituzionalita' degli artt. 57, 65 e  72-bis  del  DPR
602/73 e concedeva i termini di cui all'art. 101 cpc. 
    4. La questione di costituzionalita' dei citati articoli  non  e'
manifestamente infondata, perche' la notificazione al debitore  e  al
terzo pignorato sono avvenute con modalita'  del  tutto  difformi  da
quelle previste dalla legge, tanto da poter essere  considerata  come
inesistente (Cass. 11623-03; Cass. 621/07). 
    5. Secondo la giurisprudenza, in tema  di  espropriazione  presso
terzi, il vizio di un atto di tale procedimento -  che  si  configura
come fattispecie complessa,  con  perfezionamento  della  sua  intera
efficacia in virtu' della dichiarazione positiva di quantita' ovvero,
in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo
del terzo - deve essere fatto  valere  con  l'opposizione  agli  atti
esecutivi, ex  art.  617  c.p.c.,  individuandosi  il  singolo  atto,
avverso cui la norma citata  consente  di  proporre  opposizione,  in
ciascuno di  quelli  di  cui  si  compone  la  predetta  fattispecie,
ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito  alla  parte
di averne  legale  conoscenza  (Cassazione  civile  sez.  III,  Data:
23/03/2011, Numero: 6666),  a  meno  che  la  notificazione  non  sia
qualificabile come inesistente e insanabile ex art. 156,  157  e  160
cpc (nel qual caso si puo' proporre l'opposizione ex art. 615 cpc  v.
Cass.  civ.,  sez.  III,  14-06-1999,  n.  5884).  Non  e',   quindi,
dubitatile come la notificazione  sia  un  elemento  costitutivo  del
pignoramento  presso  terzi,  che  va  qualificata  come  fattispecie
complessa a formazione progressiva.  La  correttezza  della  suddetta
qualificazione  emerge  anche  alla  luce  della  normativa  speciale
dettata per la riscossione dei tributi. 
    6.  Per  inciso  si  evidenzia  anche  come   la   relazione   di
notificazione non  ammetta  equipollenti  (v.  Cass.  1337-98;  Cass.
9217-95; Cass. 6140-04) e come la notificazione al terzo sia elemento
di perfezionamento del pignoramento ex art. 543 cpc (Cass. civ., sez.
III, 09-03-2011, n. 5529). 
    7. Equitalia si e' limitata a spedire al terzo mera una a/r. 
    8. L'art. 49 del DPR 602/73 richiama l'art. 26 del DPR 602/73, il
quale  disciplina  le  modalita'  di  notificazione  della   cartella
esattoriale. 
    9. La giurisprudenza tributaria si e' di  recente  orientata  nel
ritenere l'inesistenza della notificazione della cartella esattoriale
direttamente operata dall'agente della riscossione a mezzo posta  (ex
multis Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sezione staccata di
Lecce - sez. 23^, con la sentenza n. 212 depositata il  18  settembre
2013).  Si  osserva,  infatti,  come  in  materia  di  notificazione,
costituisce principio  fondamentale  quello  dell'attribuzione  della
potesta' notificatoria all'ufficiale notificante per  il  regolare  e
legittimo esercizio dell'attivita' di notifica degli  atti  posti  in
essere  dall'Amministrazione  Finanziaria  e  l'obbligo,  di   questo
soggetto che ne e'  autore,  di  garantire  la  presa  di  conoscenza
dell'atto oggetto di notifica al destinatario. Posto, quindi, che  e'
essenziale la notificazione della cartella di pagamento  ai  fini  di
una piena tutela del contribuente non vi e',  d'altro  canto,  alcuna
disposizione che consenta la notifica per posta direttamente da parte
dell'Agente della riscossione. 
    Si consideri, infatti, che, perlomeno in materia  tributaria,  le
ipotesi nelle quali e' consentito l'utilizzo  in  via  diretta  della
raccomandata con avviso di ricevimento per la notificazione di'  atti
sono oggetto di espressa  previsione  normativa.  Si  pensi,  a  mero
titolo esemplificativo, per gli atti del procedimento  amministrativo
tributario, all'art. 14  della  legge  n.  890  del  1982  ("....  la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che  per  legge  devono
essere notificati al contribuente  deve  avvenire  con  l'impiego  di
plico sigillato e puo' eseguirsi a  mezzo  della  posta  direttamente
dagli uffici finanziari, nonche', ove  cio'  risulti  impossibile,  a
cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero  dei  messi
speciali  autorizzati  dall'Amministrazione  finanziaria  secondo  le
modalita' previste dalla presente legge ...") e,  per  gli  atti  del
contenzioso tributario,  al  comma  3  dell'art.  16  del  d.lgs.  31
dicembre 1992, n. 546 ("... le  notificazioni  possono  essere  fatte
anche direttamente a mezzo del servizio postale  mediante  spedizione
dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento
..."). 
    Venendo alla notificazione della cartella di pagamento,  essa  e'
disciplinata dal disposto dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602  del  29
settembre 1973 rubricato, appunto, "Notificazione della  cartella  di
pagamento". Il citato articolo al comma 1 dispone che:  "La  cartella
e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da  altri  soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,  dai  messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale.  La  notifica  puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso  di
ricevimento sottoscritto da una delle persone  previste  dal  secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio  o
l'azienda". 
    Dunque, l'utilizzo della congiunzione "anche" ("...  La  notifica
puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con  avviso
di ricevimento ...") ha dato luogo ad accese dispute  interpretative,
essendo sorto il dilemma se, con essa, il  legislatore  abbia  inteso
esplicitare una  ulteriore  modalita'  di  notificazione  rispetto  a
quelle ordinariamente a disposizione dei soggetti indicati nel  primo
periodo  (nel  senso,  cioe',  che  gli  ufficiali  notificatori  ivi
elencati - e soltanto loro - sono abilitati ad avvalersi, in aggiunta
alle  ordinarie  modalita'  di  notifica,   "anche"   della   normale
raccomandata postale) o se, invece, la norma abbia voluto riconoscere
in capo all'Agente della riscossione il peculiare potere di procedere
alla notifica della cartella, prescindendo dall'intermediazione di un
ufficiale notificatore, avvalendosi cioe' in via diretta del servizio
postale. 
    Al riguardo, giova sottolineare che la cartella di pagamento - al
pari degli altri atti autonomamente impugnabili recettizi - non  puo'
essere semplicemente "comunicata",  ovvero  spedita  direttamente  al
destinatario  dall'ente  emittente  a  mezzo  del  servizio  postale,
dovendo  essere  oggetto  di   un   vero   e   proprio   procedimento
notificatorio, del quale il conferimento dell'incarico ad  un  agente
notificatore abilitato, che si interpone tra l'ente  emittente  e  il
destinatario dell'atto, rappresenta la fase iniziale, imprescindibile
ai fini del perfezionamento e dell'esplicazione  dell'effetto  finale
del  procedimento  stesso,  effetto  finale  da  individuarsi   nella
formazione  della  conoscenza  legale  dell'atto  notificando  e  nel
perfezionamento dello stesso come provvedimento recettizio. 
    Ebbene, la sopra esposta disciplina e' perfettamente in linea con
il disposto di cui al citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973  che,  al
primo capoverso  del  primo  comma,  richiede  che  la  cartella  sia
notificata da agenti notificatori  ritualmente  nominati  ("ufficiali
della riscossione",  "altri  soggetti  abilitati  dal  concessionario
nelle  forme  previste  dalla  legge"   ovvero,   "previa   eventuale
convenzione tra comune e concessionario", "messi comunali" o  "agenti
della  polizia  municipale")  e  prevede,   altresi',   nel   secondo
capoverso,  che  tali  agenti  notificatori   possano   eseguire   la
notificazione "anche mediante invio di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento" e quindi tramite il servizio postale, ai sensi dell'art.
149  c.p.c.,  applicabile  alle  notificazioni   degli   atti   della
riscossione in forza dell'ultimo comma dell'art.  26  del  D.P.R.  n.
602/1973, contenente un rinvio formale  all'art.  60  del  D.P.R.  n.
600/1973, norma  che,  a  sua  volta,  rinvia  al  sistema  normativo
delineato dagli artt. 137 ss., ivi compreso l'art. 149 c.p.c. 
    Nel citato art. 26, comma  1,  del  D.P.R.  n.  602/1973  non  si
rinviene, pertanto, alcun elemento testuale che valga ad ammettere la
notifica diretta della cartella di  pagamento  da  parte  dell'agente
della riscossione; anzi, se si presta attenzione alle  modifiche  che
il suddetto articolo ha subito nel corso degli anni, emerge chiara la
volonta'  del  Legislatore  di   escludere   l'esattore   dall'elenco
tassativo dei soggetti abilitati all'esecuzione delle notifiche: 
        a)  dal  1°  gennaio  1974  sino  al  30  giugno  1999:   "La
notificazione della cartella al contribuente e'  eseguita  dai  messi
notificatori dell'esattoria  o  dagli  ufficiali  esattoriali  ovvero
dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura,
da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in
comuni  non  compresi  nella  circoscrizione   esattoriale   provvede
l'esattore territorialmente competente, previa delegazione  da  parte
dell'esattoria che ha in  carico  il  ruolo.  La  notificazione  puo'
essere eseguita anche mediante  invio,  da  parte  dell'esattore,  di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La  notificazione  si
ha  per  avvenuta  alla  data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo"; 
        b) dal 1° luglio 1999 sino all'8 giugno 2001 (a seguito delle
modifiche introdotte dall'art. 12, comma  1,  d.lgs.  n.  46  del  26
febbraio 1999): "La cartella  e'  notificata  dagli  ufficiali  della
riscossione o da altri soggetti abilitati  dal  concessionario  nelle
forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale  convenzione  tra
comune e concessionario, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della
polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita  anche  mediante
invio di raccomandata con avviso di  ricevimento;  in  tal  caso,  la
cartella e' notificata in plico chiuso e  la  notifica  si  considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento  sottoscritto
da una delle persone previste dal secondo comma"; 
        c) dal 9 giugno 2001 sino al 30 maggio 2010 (a seguito  delle
ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c),  d.lgs.
n. 193  del  27  aprile  2001):  "La  cartella  e'  notificata  dagli
ufficiali  della  riscossione  o  da  altri  soggetti  abilitati  dal
concessionario  nelle  forme  previste  dalla  legge  ovvero,  previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia  municipale.  La  notifica  puo'  essere
eseguita  anche  mediante  invio  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso  di
ricevimento sottoscritto da una delle persone  previste  dal  secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio  o
l'azienda". 
    E' evidente che, mentre  la  vecchia  formulazione  dell'art.  26
citato prevedeva espressamente che la notifica a  mezzo  posta  della
cartella esattoriale  potesse  essere  fatta  direttamente  ad  opera
dell'esattore, tale previsione, poi, dal  1°  luglio  1999  e'  stata
eliminata. 
    Tanto precisato, la conclusione cui si giunge e' l'inesistenza (e
non, quindi, la semplice nullita', suscettibile di sanatoria mediante
la  costituzione  in  giudizio  del  ricorrente)  della  cartella  di
pagamento notificata direttamente  dall'Agente  della  riscossione  a
mezzo raccomandata senza l'intermediazione dei soggetti abilitati. 
    10. In virtu' dell'espresso rinvio dell'art. 49 all'art.  26  del
DPR  602/73,  nonche'  dei  principi   giurisprudenziali   civili   e
tributari, che, in precedenza sono  stati  ricordati,  non  puo'  che
ritenersi anche l'inesistenza della notificazione del pignoramento. 
    11. Tuttavia, l'art.  57  DPR  602-73  prevede  dei  limiti  alla
facolta' di proporre le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc davanti  al
GE. Di  fatti,  sono  ammesse  le  sole  opposizioni  in  materia  di
pignorabilita' dei beni e quelle concernenti le patologie del  titolo
e del precetto. 
    12.  Non  e',  invece,  contemplata  la  facolta'   di   proporre
opposizione nei confronti delle patologie riguardanti il pignoramento
o il procedimento di notificazione  di  detto  atto,  quand'anche  si
trattasse dell'inesistenza della notificazione. 
    13. L'inesistenza della notificazione del pignoramento  non  puo'
essere fatta valere  nemmeno  davanti  alle  Commissioni  Tributarie,
poiche'  gli  atti  dell'esecuzione   esulano   dalla   giurisdizione
tributaria e non previsti nell'elenco dagli atti impugnabili in detta
sede (v. art. 2 e 19 d.lgs. 546/92; v. Comm. trib. prov.le Bari, sez.
II, Data: 18/05/2011, Numero: 83; v. Tribunale Roma, sez.  II,  Data:
15/02/2011, Numero: 2971). 
    14. La norma e' parimenti incostituzionale nella  parte  in  cui,
congiuntamente all'art. 65, DPR 602/73,  avalla  delle  modalita'  di
notificazione dell'atto  di  pignoramento  presso  terzi  diverse  da
quelle previste dalla legge e per  le  quali  non  e'  consentita  al
debitore alcuna forma di tutela. 
    15. Peraltro, la norma sembra violare anche la riserva  di  legge
prevista dall'art. 97 Cost. e 111 Cost.  In  effetti,  va  rammentato
come l'art. 72-bis  DPR  602/73  disciplini  una  forma  speciale  di
pignoramento presso terzi, che si attua come un'autotutela  esecutiva
dell'amministrazione  finanziaria  per  il   recupero   dei   crediti
erariali. La  procedura  ex  art.  72  bis,  diversamente  da  quella
ordinaria, e' interamente gestita  dall'amministrazione.  Si  tratta,
quindi,   di   una   norma   eccezionale,   che    va    interpretata
restrittivamente. Peraltro, ne' il detto art. 72-bis cpc  ne'  l'art.
65 DPR 602/73 consentono all'amministrazione finanziaria o all'agente
della riscossione di avvalersi di forme di notificazione  diverse  da
quelle regolamentate dal codice di rito  o,  perfino,  di  elaborarne
altre di pari efficacia. In sostanza l'agente  della  riscossione  si
potrebbe muovere in un'area completamente sottratta al  principio  di
legalita' e soggetta piuttosto al principio del legibus solutus. 
    16. La soluzione normativa e', poi, in contrasto con gli artt. 3,
11, 117 Cost. e 8 CEDU, nella parte in cui non garantisce al debitore
di crediti erariali un processo equo quanto meno in misura pari  agli
altri debitori e nella parte in cui non contempera l'interesse  della
parte creditrice con quello alla conservazione dei beni  (CEDU  Causa
Gallucci c. Italia - Seconda Sezione -  sentenza  12  giugno  2007  -
ricorso n. 10756/02). 
    17. Infine, vi e' un contrasto anche con l'art. 113 Cost.  atteso
che si avrebbe una limitata impugnativa del cittadino per atti  della
pubblica amministrazione, sostanziantesi in  forme  di  notificazione
extraordinem. 
    18. In ragione di quanto espressamente sancito dell'art.  57  DPR
602-73  e  dal  diritto  vivente  non  appare   possibile   elaborare
un'interpretazione conforme alla Carta Costituzionale. 
    19. La questione e' rilevante  ai  fini  del  decidere,  poiche',
stando all'attuale testo normativo, non si potrebbe ne'  operare  una
sospensione cautelare e ne' il giudice  potrebbe  rilevare  d'ufficio
una  nullita'/inesistenza  del  pignoramento  quando  la  legge   non
consente di far valere detti vizi. 
    20. Pertanto, l'esecuzione dovrebbe proseguire. 
    21.  Sempre  ai  fini  della  rilevanza,  si  precisa   come   le
motivazioni esposte  non  implichino  necessariamente  un  intervento
additivo,    atteso    che    la    Corte     potrebbe     dichiarare
l'incostituzionalita' dell'intero comma primo dell'art. 57 DPR 602/73
senza il pericolo di "pericolosi vuoti normativi" (v. art. 615 e  616
cpc). 
    22. Anche  a  voler  opinare  la  necessita'  di  un  dispositivo
additivo, si tratterebbe di un intervento a contenuto obbligato e  in
materia sottratta alla discrezionalita'  del  legislatore,  dovendosi
semplicemente ampliare la tutela concessa al debitore. 
    23. Infine, si osserva come la natura cautelare del rito  -  tale
dovendosi considerare la fase sommaria davanti al  GE  adito  per  la
sospensione dell'esecuzione - sia compatibile  con  la  questione  di
costituzionalita',  allorquando   non   si   arrechi   un   eccessivo
pregiudizio  alle  ragioni  della  controparte.  Orbene,  se   vaglia
attentamente la posizione di Equitalia, si percepisce come la  stessa
non  subisca  pregiudizi  sproporzionati   dalla   rimessione   della
questione  alla  Corte  costituzionale.  L'aggio   ricavabile   dalla
presente procedura non inficia quello, che Equitalia ricevera'  dallo
svolgimento  di  altri  procedimenti.  Inoltre,  la  sospensione  del
procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale e',
sul piano dell'efficacia, equiparabile quasi a quella derivante dalla
sospensione ex artt. 615 e 617 cpc, ipotesi che  rientrano  nell'alea
del giudizio incardinato da parte ricorrente.